Una delle novità introdotte dalla legge di Riforma del Condominio (legge n. 220/2012) è la possibilità per l’assemblea condominiale di deliberare l’attivazione di un sito internet condominiale.
Non che prima non fosse possibile, ma la legge n. 220 ha delineato con chiarezza i contorni di questa fattispecie.
Nello specifico l’art. 71-ter recita: “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore condominio Ferrara è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini”.
Come funziona il sito internet del condominio?
Il sito web del condominio verrà gestito dall’amministratore che inserirà soltanto i documenti stabiliti attraverso la delibera assembleare di attivazione.
Così, ad esempio, l’assemblea può limitare la presenza ai soli verbali oppure estenderlo alle fatture, oppure ancora a tutti i documenti d’interesse dei condòmini specificamente individuati dal codice civile.
Le spese relative al sito internet devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo. Ciò vuol dire che il costo del sito dev’essere pagato dai proprietari e non dagli inquilini.
Quali documenti possono essere inseriti sul web?
Ecco un elenco indicativo dei documenti che possono essere inseriti all’interno del sito:
- registro di anagrafe condominiale;
- registro di contabilità;
- registro nomina e revoca amministratori;
- copia dei verbali delle assemblee e dei bilanci;
- le tabelle millesimali di ripartizione delle spese;
- documentazione conto corrente condominiale;
- il testo del Regolamento di Condominio;
- la programmazione periodica della gestione della manutenzione di impianti e parti comuni;
- recapiti vari dell’amministratore e dei condomini che abbiano rilasciato liberatoria all’utilizzazione.
Di tutti questi documenti i condòmini avranno diritto di estrarre una copia in formato digitale.
Ovviamente il sito potrà essere dotato di un’area pubblica dove potranno essere mostrate informazioni di carattere pubblico e di interesse generale, come il nome del condominio, l’ubicazione ed eventuali fotografie, e un’area privata, dove potranno accedere soltanto i condomini effettuando il login con username e password.
Inoltre ci sarà un pannello di controllo, al quale potrà accedere l’amministratore con la propria username e password per l’inserimento dei dati e l’invio delle comunicazioni.
Altre funzioni utili
Posta Elettronica: sarà poi possibile attivare una o più caselle di posta, inoltre sarà utile all’amministratore aprire una casella di posta certificata (PEC).
Blog del Condominio: si potrà creare un’area blog dove i condomini potranno accedere facilmente per esporre eventuali reclami, malfunzionamenti o esprimere i propri suggerimenti.
Pagamento spese condominiali: per i più evoluti si potrebbe implementare la funzione di pagamento delle spese condominiali attraverso carta di credito o PayPal.
Numeri utili: realizzare una piccola rubrica con i numeri di fornitori e manutentori come idraulico, elettricista, giardiniere, ecc., aiuterebbe ad una veloce risoluzione dei problemi in caso di assenza dell’amministratore.
I Vantaggi del sito Internet
La disposizione, introdotta dalla riforma, sul sito internet condominiale rappresenta una vera svolta, infatti garantisce una maggiore trasparenza delle attività dell’amministratore e una maggiore facilità di accesso ai documenti da parte dei condòmini.
Grazie al sito internet condominiale, infatti, ogni condomino avrebbe la possibilità di accedere a tutte le informazioni di suo gradimento praticamente nel momento più consono alle proprie esigenze.
Privacy dei condòmini
Inserendo tante informazioni personali all’interno di un sito internet non si rischia di ledere il diritto alla riservatezza di ciascun condòmino?
Quali sono le garanzie di sicurezza da richiedere e pretendere nella realizzazione del sito?
Il Garante della privacy, in una propria guida orientativa, ha ricordato che solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano l’accesso sicuro a tali documenti digitali.
In questo modo le informazioni relative alla gestione della cose comuni saranno alla portata di tutti mentre i dati personali di ciascun condomino rimarranno riservati.