(Vogliate immaginare la vignetta dove la donna sia in tenuta militare, io, e l’uomo sia in abiti civili, mio marito ).
Nel Settembre del 2014, dopo altre due assemblee, si deliberano i lavori di ristrutturazione delle facciate di un certo Condominio; il risultato di questi lavori è anche nella copertina del mio sito (fabbricato giallo e grigio). Tempo di accantonare i soldi e i lavori partono a Gennaio 2015. La fine lavori, da contratto d’appalto, è prevista per il 31/07/2015 ma, a causa di alcune lavorazioni impreviste (ristrutturazione cordoli pericolanti) e interventi richiesti dai condomini all’interno dei balconi (parti private), i tempi si sono allungati e l’importo dei lavori è aumentato leggermente. Il titolare della ditta mi ha avvisato molto tardi che i lavori non sarebbero terminati entro il 31/07, circa il 24/07; probabilmente pensava che non fosse un problema ma io, sempre da contratto d’appalto, dal 01/08 avrei dovuto applicare le penali che secondo lui, invece, non erano da applicare perchè i tempi si sono allungati per le maggiori lavorazioni.
Di sicuro, in qualità di amministratore condominio Ferrara, non avrei sbagliato a convocare un’assemblea per consultarmi con i condomini, sia per fare approvare l’eventuale deroga della fine lavori (problema, a mio avviso, minore) e soprattutto per informare i condomini della maggiore spesa (problema nodale). Agosto, però, era molto vicino, i condomini sarebbero stati in città per poter partecipare all’assemblea? Li ho consultati via mail: alcuni hanno un tergiversato nella risposta sciupando altro tempo utile ma, ovviamente, non tutti sono sempre connessi come magari lo sono altre persone che fanno lavori prevalentemente d’ufficio, un’altra persona mi ha diffidato dal convocarla perchè lui non avrebbe potuto partecipare facendo anche un sacco di polemica: ma come si fa a fare assemblee ad Agosto quando la gente è in vacanza…..la prossima volta mi butterò giù dalla finestra perchè sono a lavorare nel mese di Agosto (e per fortuna che c’ero perchè ne ho dovute convocare tre, di assemblee urgenti, tra fine Luglio e Agosto).
Che fare? Rimandarla a Settembre o anche solo dopo Ferragosto era impensabile perchè la Ditta, in allarme per l’imminente assemblea (i condomini avrebbero anche potuto non approvare la deroga e il maggior costo, era loro facoltà) ventilava l’ipotesi di fermare i lavori, smontare tutto e andare a casa.
Ho giocato il tutto e per tutto, non avendo altra scelta, e ho dovuto sfidare il condomino minacciatore: previo avviso via mail, ho fissato l’assemblea per il 6 agosto (la settimana successiva sarebbe stata quella di Ferragosto e – penso – sarebbe stata ancora peggio in fatto di vacanze dei condomini); il diavolo ci ha messo lo zampino e, quando ero pronta a spedire anche le raccomandate, mi è venuto un attacco di emicrania e sono dovuta andare all’ospedale. Sono riuscita a spedirle solo il 31/07. La fine di questo racconto lo capite già: il condomino che mi aveva diffidato è anche l’unico che abita a Napoli e ha ricevuto la raccomandata non nei tempi previsti (NON FA TESTO LA DATA DI SPEDIZIONE, COME TUTTI PENSANO, MA LA DATA IN CUI LA RACCOMANDATA VIENE CONSEGNATA O VIENE LASCIATO L’AVVISO NELLA BUCHETTA; cfr. Cass. sentenza n. 27526/2013; Cass. sentenza 6527/2003, anche se scritto in altre parole) che sono almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea, cosa che non è avvenuta per questa persona che ha quindi impugnato il verbale dell’assemblea del 6 Agosto nel quale si era approvata sia la deroga della fine lavori che l’importo della maggiore lavorazione.
Dopo che ho ricevuto la lettera dal Tribunale (fino all’ultimo speravo che il condomino comprendesse le necessità stringenti in cui mi sono trovata) in cui mi si convocava per l’11 di Febbraio 2016 per discutere dell’annullamento del verbale del 06/08/2015, ho convocato una nuova assemblea straordinaria con lo stesso identico ordine del giorno; la cosa divertente (solo con il senno di poi) è che nonostante gli “sperticamenti” di questa persona sui quali stenderei un velo pietoso perchè completamente volti a cercare di infiammare i presenti offendendo me, il titolare della ditta e l’ingegnere direttore dei lavori, i condomini l’hanno fatto parlare e agitare per due ore buone e poi, al momento della delibera, hanno fatto riscrivere le stesse identiche cose dell’assemblea precedente, approvando, quindi, nuovamente la proroga della fine lavori e la maggiore spesa.
Nel frattempo rimane il problema dell’11 Febbraio, data dell’udienza. Incarico un avvocato conosciuto in un corso d’aggiornamento tenutosi l’estate scorsa che mi ha fatto un’ottima impressione sia per la vastissima conoscenza della materia condominiale sia perchè mi ha dato l’impressione di una persona molto dinamica. Io ho bisogno di questo: una volta che incarico una persona per il lavoro che gli compete, deve fare la sua parte autonomamente, non devo, come dico sempre, “tirare la carriola” affinchè una certa pratica giunga al termine (utopia, nella maggior parte dei casi).
Ci ho visto bene: questo avvocato analizza immediatamente i documenti che gli ho inviato e, innazitutto, nota che l’impugnazione è tardiva: doveva essere fatta entro il 30/09/2015 ed è stata fatta il primo di Ottobre 2015. Venerdì scorso deposita in via telematica un documento che “contesta integralmente l’atto di citazione avversario e si oppone all’accoglimento delle domande attrici, in quanto inammissibili, oltre che infondate nel merito” innanzitutto per l’inammissibilità dell’impugnazione perchè tardiva e per l’intervenuta cessazione del contendere poichè con delibere assunte nella seconda assemblea straordinaria del 18/11/2015, non impugnate dalla parte avversa, la quale ha per altro partecipato a quell’assemblea, ha deliberato sugli stessi argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea del 06/08/2015. Questo fa sì “che non possano aver luogo nè la nullità nè l’annullamento, nè l’inefficacia della delibera impugnata da controparte, ma può essere solo dichiarata la cessazione della materia del contendere”. “Si verifica la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l’assemblea condominiale abbia deliberato, come nel caso di specie, sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello asseritamente invalido.
Ciò è stato confermato anche dalla Suprema Corte con il principio secondo cui << nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare del condominio si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli argomenti della deliberazione impugnata>> (Cass. sentenza n. 11961 del 28/06/2004; cfr. Cass. sentenzan. 10445 del 21/10/1998; cfr. Cass. n. 13740 del 1192)”.
Non sto a tediarvi oltre anche se il documento depositato dall’avvocato difensore è veramente molto interessante; dico solo che stamattina, l’avvocato mi ha notificato via mail una richiesta della controparte in cui “si chiede un breve rinvio a causa di un inaspettato, grave problema familiare”. Onestamente ci credo poco: avrà letto il documento così ben fatto e starà cercando di prendere tempo!
Comunque, non so come andrà a finire questa faccenda, penso solo che non si possano far sprecare così tanto tempo ed energie alle persone, nella fattispecie alla sottoscritta. E’ tempo sottratto inutilmente ad altro lavoro.